
La Corte dei diritti umani ha respinto in quanto manifestamente infondato il ricorso di Alfredo Cospito sull’applicazione al suo caso del 41bis, e anche sul fatto che non gli sia stato revocato per ragioni di salute.
Secondo i giudici della Cedu le autorità italiane hanno fornito sufficienti prove per giustificare la decisione di sottoporre Cospito al 41bis, e ciò è vero anche per quanto concerne la compatibilità di questo regime con il suo stato di salute, che si evidenzia è deteriorato in seguito alla sua decisione di condurre uno sciopero della fame.
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